Statuto del Silver Salmon Club

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE -
 E' costituita l'Associazione Silver Salmon Club. Ha sede in Verona. Il trasferimento della sede fuori del Comune di Verona potrà avvenire con delibera assembleare con la maggioranza dei due terzi dei soci ordinari iscritti. L'anno associativo ha inizio il primo marzo.

ART. 2 - SCOPI -
L'Associazione è apolitica e si propone senza fini di lucro di mantenere vivi i principi e le tradizioni della pesca a mosca mediante:
- insegnamento teorico e pratico della pesca a mosca con coda di topo.
-collaborazionecon le autorità competenti per evitare fonti di inquinamento e di bracconaggio.
- una gestione democratica attraverso la corresponsabilizzazione dei soci all'elaborazione degli indirizzi relativi alle attività dell'Associazione nei limiti e nel rispetto delle norme legislative vigenti.
- la società non può partecipare a qualsiasi gara di pesca di tipo agonistico con finalità di classificazione in campo provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, la società può comunque e solamente partecipare a raduni del tipo "no-kill" con rilascio immediato ed incruento del pesce che abbiano carattere conviviale e/o amichevole.
- promuovere una sana attività e una coscienza ecologica tra i soci, in sintonia con le forti esigenze ecologiche della vita odierna.

ART. 3 - SOCI -
Hanno diritto a far parte dell'Associazione tutti coloro che lo richiedono e non rientrino nelle esclusioni previste dall'articolo 5 del presente Statuto. I soci si distinguono in:
a) SOCI ORDINARI - sono Soci Ordinari gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale e che abbiano compiuto il 18° anno di età.

b) SOCI AGGREGATI - Sono Soci Aggregati i giovani sino al 18° anno di età.
c) SOCI SIMPATIZZANTI - Sono Soci Simpatizzanti coloro i quali, pur non praticando la disciplina sportiva della pesca a mosca con coda di topo, desiderano partecipare alla vita sociale dell'Associazione.
I Soci Aggregati e Simpatizzanti possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto.
La qualifica di socio si perde per:
a) decesso.
b) dimissioni.
c) morosità, quando il socio dovesse risultare in arretrato con il pagamento della quota annuale oltre il 30 aprile dell'anno associativo in corso.
d) indegnità, quando dichiarata dal Comitato dei Probiviri.
Il Comitato dei Probiviri potrà eccezionalmente sospendere il provvedimento di cui alla lettera "c" dietro richiesta scritta e motivata del Socio.

ART. 4 - QUOTA SOCIALE -
Il nuovo Socio deve versare la quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea annuale dei Soci. I Soci Simpatizzanti e Aggregati pagheranno una quota sociale in misura non inferiore al 50% di quella pagata dai Soci Ordinari. I nuovi Soci pagheranno la quota intera se iscritti nel primo semestre dell'anno socetario, dimezzate se nel secondo.

ART. 5 - ESCLUSIONE -
Non possono fare parte dell'Associazione coloro che siano stati condannati per gravi reati relativi all'esercizio della pesca. I singoli Soci o i comitati di Soci non possono prendere alcuna iniziativa o promuovere attività, manifestazioni, azioni che si rappresentino a terzi come esplicate in nome, per conto o nell'interesse dell'Associazione, se non previa specifica autorizzazione del Cosiglio Direttivo.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI -
Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente dell'Associazione

d) il Collegio dei Revisori dei Conti

e) il Comitato dei Probiviri.

ART. 7 - CARICHE SOCIALI -

Icomponenti gli organi dell'Associazione sono tenuti ad operare nell'interesse dell'Associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali solo i Soci Ordinari. La carica di Consigliere, di Probiviro e di Revisore dei Conti è incompatibile con quella ricoperta in altre associazioni aventi le medesime finalità. Incompatibilità con l'elezione in qualsiasi organo dell'Associazione sussiste anche per i Soci che abbiano attività o interessi commerciali nel settore della pesca.

ART. 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA -
L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta l'universalità dei Soci, i quali, ancorchè assenti, sono vincolati alle decisioni assunte. Spetta ad essa stabilire gli indirizzi e le linee generali che informano l'attività dell'Associazione stessa. In particolare sono di sua esclusiva competenza:

a) la nomina del Consiglio Direttivo.

b) la nomina del Comitato dei Probiviri.

c) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

d) l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo.

e) la determinazione della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo.

f ) l'approvazione dell'operato del Consiglio Direttivo.

g) l'approvazione delle proposte di modifica allo Statuto.

h) lo scioglimento dell'Associazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 27.

ART. 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA -

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione dei bilanci e gli altri compiti fissati dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA -
La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, almeno otto giorni prima della data fissata sia per l'assemblea ordinaria che per l'assemblea straordinaria. Copia della lettera di convocazione sarà inoltre affissa nella bacheca sociale. L'avviso di convocazione deve contenere oltre all'indicazione della data, del luogo e dell'ora, l'ordine del giorno relativo agli argomenti da trattare. L'assemblea è da ritenersi validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, che può avvenire entro trenta minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti. In relazione alle deliberazioni di cui alle lettere "g" e "h" del precedente articolo 8, la seconda convocazione dovrà essere effettuata non prima di giorni otto dalla data della prima convocazione. L'Assemblea nomina al suo interno un proprio Presidente, un Segretario e, in caso di elezioni, un seggio elettorale composto da un numero di tre scrutatori scielti tra i soci non compresi nelle liste dei candidati di cui al successivo articolo 24. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendono presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottofirmate da almeno sette soci e presentate all'Assemblea durante i lavori. Presidente, Segretario e scrutatori saranno stabiliti dai Soci all'inizio dei lavori dell'Assemblea.

ART. 11 - VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA -
Sono ammessi all'Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti nell'elenco dei Soci ed in regola con le quote sociali alla data di convocazione dell'Assemblea in oggetto. Nelle assemblee hanno diritto al voto solo i Soci Ordinari, sono ammesse le deleghe. A meno che un quarto degli aventi diritto al voto chieda la votazione per scrutinio segreto, le votazioni si faranno per alzata di mano e saranno adottate a maggioranza dei Soci presenti, tranne quella per l'elezione del Consiglio Direttivo che sarà sempre per scrutinio segreto.

ART. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO, NOMINA E DURATA -
Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile di membri, da un minimo di cinque ad un massimo di nove. Sono eleggibili alla carica di Consigliere tutti i Soci Ordinari che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data della convocazione dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di dimissioni o decesso o decadenza di uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo, alla prima successiva riunione, procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, o con i primi due e così via in ordine cronologico secondo necessità, compatibilmente con quanto stabilito dal successivo articolo 14 comma secondo. Qualora non sia possibile la surroga, si procede all'integrazione del membro o dei membri mediante elezioni parziali. Tra i membri del Consiglio Direttivo vengono assegnate le seguenti cariche: a) Presidente dell'Associazione

b) Vice Presidente dell'Associazione

c) Segretario e Tesoriere

d) Direttore Sportivo

e) Istruttore, carica compatibile con altra all'interno dello stesso Consiglio Direttivo, ed eventuali altre, proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea e risultate elette.

ART. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  -
I nuovi eletti devono riunirsi entro otto giorni dalla avvenuta Assemblea su comunicazione del Presidente uscente o, in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente. La presenza alla prima riunione del Socio eletto, costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e Tesoriere e della altre cariche previste far parte del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre settimi dei suoi membri e con consuntivo e preventivo dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei Consiglieri.Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le convocazioni per la riunione del Consiglio Direttivodevono contenere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare cui i Consiglieri devono strettamente attenersi. La richiesta di inserimento diqualsiasi altro argomento da parte di uno o più membri, può essere fatta durante i lavori previo accoglimento da parte della maggioranza. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi, dal più anziano di età tra i presenti. Della riunione del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottofirmato dal Presidente e dal Segretario. Dello stesso potrà essere presa visione in ogni momento da tutti i Soci dell'Associazione.

ART. 14 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI -
I Consiglieri che mancano ingiustificatamente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo sono dichiarati decaduti dal Consiglio Direttivo stesso e sono surrogati da altri candidati che seguono in ordine nella tabella di scrutinio. Qualora per dimissioni, il numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea venisse ad essere inferiore alla metà più uno del totale del numero dei Consiglieri, dovrà essere convocata, entro trenta giorni dal suo verificarsi, un'Assemblea straordinaria per il rinnovo del Consiglio. La convocazione viene fatta dal Presidente uscente.

ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO -
Al Consiglio Direttivo spetta la direzione e l'amministrazione dell'Associazione nonchè tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'Assemblea a norma del presente Statuto e della Legge. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

a) l'accoglimento delle domande dei nuovi Soci

b) adottare provvedimenti e sanzioni nei confronti dei Soci che si rendono responsabili di violazioni allo Statuto o altre, previa delibera dell'atto giudicante del Comitato dei Probiviri.

c) l'amministrazione, la sorveglianza e la corretta gestione di eventuali acque date in gestione all'Associazione.

d) la determinazione entro il mese di febbraio di ogni anno l'importo della quota sociale.

e) la presentazione all'Assemblea di eventuali modifiche dello Statuto. Il Consiglio Direttivo può, in ogni caso di urgenza, adottare le decisioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenere la ratifica da parte della maggioranza della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro sessanta giorni dalla data delle decisioni assunte.

ART. 16 - DELIBERAZIONI URGENTI -
Eventuali deliberazioni di carattere urgente saranno prese collegialmente da un comitato ristretto composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e Tesoriere e dall'eventuale responsabile di settore. Le decisioni adottate devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

ART. 17 - PRESIDENTE -
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi e può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad uno dei membri del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimenti del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari. I Revisori dei Conti devono riunirsi almeno una volta ogni semestre e delle riunioni viene redatto verbale che sarà iscritto su apposito verbale firmato dagli intervenuti. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo dell'Amministrazione sociale, della cassa e dei libri contabili, nonchè svolgere la relazione all'Assemblea sull'andamento contabile ed amministrativo della gestione. Il Collegio dei Revisori dei Conti è responsabile in solido con l'Amministratore. Spetta ad esso, altresì, richiedere la convocazione dell'Assemblea straordinaria nel caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative nei termini previsti dal precedente articolo 10 comma primo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Possono partecipare, previo invito,alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Non sono eleggibili e, se eletti decadono, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente dell'Associazione o di un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - COMITATO DEI PROBIVIRI -
Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari. Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno provvedere ad eleggerenel proprio seno il Presidente. E' compito dei Probiviri giudicare di tutte le controversie che insorgessero fra Socio e Socio o fra Socio e Consiglio Direttivo relativamente ai rapporti sociali derivanti dallo Statuto. Il Comitato dei Probiviri prima di adottare le proprie decisioni inappellabili deve sentire le parti. Spetta altresì al Comitato dei Probiviri l'interpretazione autentica delle norme statutarie. Il Comitato dei Probiviri resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Non sono eleggibili e, se eletti decadono, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente dell'Assemblea o di un membro del Consiglio Direttivo.

ART. 20 - SEGRETARIO E TESORIERE -
Le funzioni del presente articolo possono essere svolte da un'unica persona. Spetta al Segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza, alla tenuta degli schedari di scadenza per il versamento delle quote associative e a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionament

ART. 21 - PATRIMONIO ED ENTRATE -
-Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

c) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) quote associative annuali, settimanali e giornaliere.

b) da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorrano ad incrementare la disponibilità di bilancio. I singoli associati, finchè dura l'Associazione, non possono chiedere la divisione del patrimonio, ne esigere la restituzione del canone annuale versato, in caso di recesso volontario o di sospensione o di radiazione per provvedimenti disciplinari.

ART. 22 - GESTIONE FINANZIARIA -
L'esercizio finanziario chiude alla fine del mese di febbraio di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bliancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Imedesimi, messi a disposizione per la prescritta revisione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, sono successivamente proposti per l'approvazione all'Assemblea dei Soci. Il Tesoriere è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione, le altre devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e controfirmate dal Presidente. Le spese posttelegrafiche, di viaggio e altre di analoga natura, possono essere rimborsate previa sottoscrizione del Presidente o del Vice Presidente. Per l'uso del proprio automezzo privato per ragioni di servizio, se autorizzato, è previsto un rimborso spese stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 23 - COMMISSIONE ELETTORALE -
Gli organi collegiali dell'Associazione vengono rieletti ogni due anni. Nel caso di dimissioni collettive del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Comitato dei Probiviri, il Presidente dell'Associazione deve convocare l'Assemblea dei Soci per le elezioni dell'organo dimissionario entro trenta giorni dalla data delle dimissioni. Un mese prima della scadenza del mandato, all'inizio dei lavori dell'Assemblea, il Cosiglio Direttivo procederà alla nomina della commissione elettorale, composta di tre membri effettivi e due supplenti, scielti fra i Soci di provata capacità e moralità. I Soci prescelti dovranno confermare la propria disponibilità con dichiarazione scritta indirizzata al Presidente dell'Assemblea. La commissione elettorale è convocata dal Presidente dell'Assemblea entro otto giorni dalla nomina, o all'inizio dei lavori assembleari, per l'elezione in proprio seno del Presidente. E' compito della commissione elettorale provvedere all'organizzazione delle elezioni per le cariche sociali nonchè alla predisposizione e consegna delle schede elettorali e all'approntamento delle tabelle di scrutinio.

ART. 24 - LISTE ELETTORALI -
Le candidature individuali possono essere presentate, purchè sostenute per alzata di mano da almeno tre Soci, all'inizio dei lavori dell'Assemblea. Ogni candidato deve apporre la propria firma di accettazione a lato del nominativo. La commissione elettorale provvede successivamente alla compilazione di un'unica lista in stretto ordine alfabetico, comprendente i nominativi di tutti i candidati presentati ai sensi dei commi precedenti.

ART. 25 - ELEZIONI E SCRUTINIO -
Ogni elettore può votare un numero massimo di sette candidati, pena la nullità della scheda, segnando a fianco dei prescelti una crocetta. Lo spoglio avverrà a cura del Seggio elettorale, immediatamente dopo la fine delle votazioni. Avverso l'operato del Seggio elettorale e della commissione elettorale è ammesso il ricorso scritto e motivato al Comitato dei Probiviri uscente, entro cinque giorni dalle avvenute elezioni. Gli eventuali ricorsi non sospendono l'insediamento degli organi collegiali eletti, sino a definitiva pronuncia da parte del Comitato dei Probiviri.

ART. 26 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -
Tutti i Soci, siano essi Ordinari, Aggregati o Simpatizzanti, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, di attenersi al regolamento di pesca e alle disposizioni di volta in volta emanate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. A seconda della gravità, il Consiglio Direttivo, con decisione motivata, può adottare nei confronti dei Soci che si rendano colpevoli di inosservanza o violazione di quanto stabilito al precedente comma, i seguenti provvedimenti:

a) richiamo verbale.

b) annotazione scritta.

c) radiazione dalla Società. Entro i quindici giorni successivi al provvedimento il Comitato dei Probiviri dovrà emettere propria decisione che è inappellabile.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE -
In caso di scioglimento dell'Associazione da deliberarsi in Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Soci, il patrimonio sarà devoluto all'Ente designato dall'Assemblea stessa.

Letto sottoscritto in Verona il 18 Ottobre 1989 innanzi a Notaio